Art. 1.

      1. La presente legge reca disposizioni per favorire una riduzione dei costi in settori fondamentali dell'economia nazionale, attraverso un'adeguata politica di agevolazioni e di incentivazioni con particolare attenzione ai consumi sociali primari ed ai prodotti e servizi interni, tenuto conto della loro grande incidenza sulla qualità della vita soprattutto delle fasce sociali più deboli ed esposte al rischio di disagio.
      2. Al fine di favorire una effettiva riduzione dei prezzi e delle tariffe, gli ambiti e i settori di intervento oggetto della presente legge sono i seguenti:

          a) servizi pubblici in convenzione e in concessione;

          b) servizi pubblici liberalizzati: banche, assicurazioni e telecomunicazioni;

          c) settore agroalimentare: generi alimentari freschi e conservati e generi di prima necessità.